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CARBURANTE

Cosa accadrà il 1 luglio 2018

Al fine di aumentare la capacità dell'Amministrazione Finanziaria di prevenire e contrastare efficacemente l'evasione fiscale e le frodi IVA, con la nuova Legge di Bilancio 2018, viene introdotto l'obbligo della fatturazione elettronica per gli esercenti attività di distribuzione di carburanti a partire dal 1° luglio 2018; inoltre sempre a partire da questa data sarà possibile beneficiare delle deduzioni fiscali e delle detrazioni soltanto in caso di pagamento con mezzi tracciabili.
Qui di seguito i punti chiave delle nuove disposizioni contenute nei commi 920-21-22 e 23 della LEGGE 205/2017, anche alla luce del provvedimento Agenzia Entrate del 04 aprile 2018, che definisce i mezzi di pagamento idonei alla detrazione iva ed alla deduzione fiscale del costo.

I punti-chiave della nuova disciplina


PARTITE IVA
Dal 1° luglio 2018 fattura elettronica per i rifornimenti alle partite Iva.

Per gli esercenti attività di distribuzione, l'esonero dall'obbligo di certificare i corrispettivi per le forniture di carburanti e lubrificanti per autotrazione, si applica solo per i rifornimenti effettuati a privati consumatori.
Di conseguenza le operazioni poste in essere nei confronti di soggetti titolari di partita Iva diventerebbero tutte soggette all'obbligo di certificazione con fattura elettronica.

TRACCIABILITA'

Deduzione del costo e detrazione dell'Iva solo con pagamento elettronico.

Abrogata la disciplina della scheda carburante; la deduzione del costo e la detrazione ai fini Iva delle spese relative ai rifornimenti per autotrazione sono legittimate dolo in presenza di pagamenti con mezzi tracciabili.

Con il Provvedimento del 04 aprile 2018, l'Agenzia delle entrate chiarisce che i mezzi di pagamento idonei sono:

- Assegni, vaglia cambiari e postali,
- Addebito diretto, bonifico, bollettino postale,
- Carte di debito, di credito prepagate .

CARBURANTE

L'estensione ai fini Iva anche ad altre prestazioni di servizi
Ai fini Iva, diversamente da quanto previsto per le imposte dirette sembrerebbero interessati agli obblighi di tracciabilità per la detrazione oltre che i carburanti per autotrazione, anche una serie di altri costi connessi quali la custodia, manutenzione, la riparazione, il noleggio, il leasing e l'utilizzo.
Inoltre vi sarebbe un'ulteriore estensione sul piano soggettivo che riguarderebbe anche gli aereomobili e i natanti da diporto.

Ad oggi, i contribuenti, al fine della deduzione del costo e della detrazione dell'iva, potevano scegliere una delle seguenti due modalità:
• l'utilizzo della scheda carburante (ex art.1 co.1 DPR 444/97), in merito alla quale i pagamenti potevano essere effettuati utilizzando qualsiasi modalità (inclusi i pagamenti in contanti)
• il pagamento esclusivamente mediante l'uso di carte di credito, carte di debito o carte prepagate (ex art. 1 co. 3-bis DPR 444/97)
Le due modalità indicate erano considerate alternative e dunque il contribuente era libero di scegliere facoltativamente tra l'una e l'altra.

Dal combinato disposto dell'art. 19bis 1 comma 1 lettera d):
- l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonché alle prestazioni di cui al terzo comma dell'articolo 16 e alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore. L'avvenuta effettuazione dell'operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate".
e dell'art 22 , entrambi dal DPR 633/72 , in vigore dal 01 luglio 2018 :
- Gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa da commercianti al minuto ai quali è consentita l'emissione della fattura sono obbligati a richiederla. Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica.
Sembra evidente che le due procedure non possono considerarsi alternative e debbano entrambe sussistere ai fini della legittima deduzione del costo e detrazione dell'imposta.

Per il professionista o l'imprenditore si apriranno due scenari distinti.
1] Il primo consente di effettuare il pagamento del rifornimento servendosi di una carta carburante emessa dalla relativa compagnia petrolifera che provvederà ad inviare la fattura analogica direttamente al cliente entro fine mese [tale fattura farà presumibilmente riferimento a tutti i rifornimenti effettuati nel relativo mese].
2] Il secondo prevede invece il pagamento del carburante acquistato servendosi di un mezzo tracciabile [carte di credito, di debito o prepagate, assegni, bonifico bancario o postale, ecc.] con la contestuale emissione della fattura elettronica da parte del gestore della stazione di rifornimento.
Chiaramente nel momento in cui il professionista o l'impresa, dopo aver pagato il rifornimento con uno strumento tracciabile, non avesse modo di richiedere la fattura elettronica al gestore della stazione di rifornimento [perché al momento non presente], potrà servirsi della ricevuta rilasciata per richiederla, presumibilmente entro le 24 ore, alla compagnia petrolifera, tramite i servizi online dedicati.
In alternativa, sempre entro le 24 ore e sempre munito della ricevuta rilasciata, potrà recarsi nuovamente alla stazione di rifornimento per richiedere la fattura elettronica direttamente al benzinaio.
Attualmente sono in corso diversi studi diretti a rendere questo processo di fatturazione elettronica il più agevole possibile sia per i professionisti/imprenditori che per i gestori delle stazioni di rifornimento.
Una delle soluzioni allo studio si basa sulla tecnologia QR, ossia sull'attribuzione di un QR code che, una volta letto, consenta di risalire direttamente a tutti i dati dell'acquirente. Questo codice QR verrebbe letto da uno strumento messo a disposizione del gestore della stazione una volta effettuato il rifornimento, evitando in questo la trascrizione manuale di tutti i dati dell'acquirente.
Tale codice potrà essere richiesto direttamente dal professionista o dall'impresa tramite la registrazione sul sito dell'Agenzia delle Entrate o su un altro sito associato.

Chiamaci al numero 075 9710051 Scrivici Stampa la paginaStampa la pagina